La formula in cinque passaggi
IMU = rendita catastale × 1,05 × coefficiente di categoria × aliquota comunale ÷ 1.000, il tutto rapportato alla percentuale e ai mesi di possesso e diminuito di eventuali detrazioni e riduzioni.
La rendita catastale si legge nella visura dell'immobile. Il coefficiente dipende dalla categoria catastale e lo fissa la legge (art. 1, c. 745, L. 160/2019). L'aliquota, invece, la decide ogni anno il Comune entro i limiti di legge.
I coefficienti per categoria
I moltiplicatori previsti dalla legge sono:
- 160 per il gruppo A (abitazioni) escluso A/10, e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per il gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per A/10 (uffici e studi privati) e per D/5 (banche e assicurazioni);
- 65 per il gruppo D, escluso D/5;
- 55 per C/1 (negozi e botteghe).
I casi che non partono dalla rendita
Per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore di mercato dell'area al 1° gennaio dell'anno d'imposta, non la rendita catastale (art. 1, c. 746, L. 160/2019). Molti Comuni pubblicano valori minimi di riferimento per zona.
Per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto e posseduti interamente da imprese, la base imponibile è il costo storico contabilizzato, rivalutato con i coefficienti aggiornati ogni anno da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze: ogni spesa va rivalutata con il coefficiente dell'anno in cui è stata contabilizzata.
Detrazioni, riduzioni e arrotondamento
Dall'imposta lorda si sottrae l'eventuale detrazione (200 euro per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9, rapportata a quota e mesi di possesso), quindi si applicano le riduzioni: quelle sulla base imponibile del 50% e quella del 25% sull'imposta per il canone concordato.
L'importo finale si arrotonda all'euro per ciascun codice tributo indicato nel modello F24: per difetto fino a 49 centesimi, per eccesso da 50 centesimi.