Due rate, due aliquote diverse
L'acconto si versa entro il 16 giugno ed è pari al 50% dell'imposta annua calcolata con le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente. Il saldo si versa entro il 16 dicembre applicando le aliquote deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato a giugno (art. 1, c. 762, L. 160/2019).
Chi preferisce chiudere subito può versare l'intera imposta annua in unica soluzione entro il 16 giugno.
Se il Comune non pubblica il prospetto
Il Comune deve inserire le aliquote nel prospetto pubblicato sul portale del MEF entro i termini di legge. Se non lo fa, per l'anno si applicano le aliquote dell'anno precedente: non è un vuoto normativo e il calcolo resta possibile. Sul portale MEF, in quel caso, la pagina del Comune risponde che non ci sono prospetti per l'anno selezionato.
Cosa succede se paghi in ritardo
Il versamento tardivo si regolarizza con il ravvedimento operoso: si paga l'imposta, gli interessi legali calcolati per i giorni di ritardo e una sanzione ridotta che cresce con il passare del tempo. Più presto si rimedia, meno si paga.
Le altre scadenze da tenere a mente: la TARI segue il calendario deciso dal singolo Comune, mentre nelle Province autonome e in Friuli-Venezia Giulia l'IMU è sostituita da IMIS, IMI e ILIA, con scadenze proprie.